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Prestazioni occasionali...quali adempimenti?
quali adempimenti deve svolgere l'impresa che vuole usufruire di una prestazione occasionale.
So che il lavoratore "assunto" con questo tipo di contratto non deve lavorate per più di 30 giorni e per un importo max di € 5.000, ma l'azienda deve fare delle comunicazioni preliminari tipo inail (come per il lavoratori a progetto) o similari?
ringrazio anticipatamente chi volesse darmi qualche delucidazione.
x adam: ahahahahahah non mi ero accorta che la domanda poteva essere fraintesa... ma sei diventato un pò porcellino?????????? :o)
x barbiegirl: grazie per la spiegazione fiscale... sai anche se va inviata la "denuncia nominativa degli assicurati" all'inail, come per i subordinati oppure no?... è questo che proprio non riesco a capire.
3 Answers
- BarbiegirlLv 71 decade agoFavorite Answer
Relativamente agli adempimenti per le prestazioni occasionali:
si liquidano i compensi (soggetti a ritenuta d'acconto del 20%) su presentazione di ricevuta/notula/fattura (da conservare in contabilità),
l'impresa assume la veste di sostituto di imposta (è quindi tenuta al versamento delle ritenute effettuate),
l'impresa è tenuta a certificare annualmente al collaboratore/professionista i compensi erogati e le ritenute effettuate e versate (che vengono inserite nella dichiarazione dei redditi del collaboratore/professionista),
sono da inserire nel modello 770 dell'impresa(dichiarazione dei sostituti di imposta).
Inoltre, la finanziaria 2003 ha introdotto l'assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme percepite a titolo di lavoro autonomo occasionale.
Questo provvedimento riguarda tutte le prestazioni caratterizzate da: assenza di coordinamento con l'attività episodico dell'attività e dalla completa autonomia del lavoratore circa il modo ed il tempo della prestazione.
L'obbligo ed il conseguente rapporto previdenziale scaturiscono al superamento della soglia dei €5000,00 ed il contributo si applica solo sulla quota eccedente per cui l'iscrizione alla gestione separata (a cura del lavoratore occasionale) e gli adempimenti contributivi (a cura del committente) iniziano dal mese in cui si supera il tetto dei 5000 euro. A tal fine si considerano i redditi percepiti dal prestatore anche da una pluralità di committenti, per cui sarà lo stesso a dover comunicare l'avvenuto superamento della soglia prevista.
Inoltre, le aliquote contributive, le modalità di calcolo (2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del prestatore) e quelle di versamento sono le stesse previste per i lavoratori a progetto. I contributi devono essere versati come da consuete scadenze mensili.
Ciao
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P.S.
Questa modalità lavorativa non prevede né il versamento di contributi previdenziali (a meno che il reddito annuo sia superiore a 5000 euro), né un contratto scritto, né l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.Per queste prestazioni ,quindi è escluso l'obbligo assicurativo presso l'Inail a prescindere dalla durata della prestazione e dall'importo del compenso stabilito dalle parti.
Il decreto legge , convertito nella legge 236/2003,all’art.44, comma 2, prevede che dal 1 gennaio 2004 i collaboratori occasionali, che hanno un reddito annuo superiore a 5000 euro sono obbligati a iscriversi e versare i contributi previdenziali presso la Gestione separata INPS dei lavoratori parasubordinati.
- Anonymous1 decade ago
La prestazione occasionale da te citata è quella che viene definita impropriamente "mini collaborazione" (durata 30 giorni, 5000 euro compenso massimo). Sei a tutti gli effetti un collaboratore ma non hai il progetto. Hai la copertura inail e inps. L'altra collaborazione citata da Barbieg. è quella prevista dal codice civile e sei un lavoratore autonomo. Sei senza partita iva, senza inail e il committente paga l'inps al superamento dei 5000 euro.
- Anonymous1 decade ago
- io dove a casa mia o a casa tua?...
- scusa il mio cucciolo e' sempre arrapato...ciao...