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le quote condominiali hanno un tempo di prescrizione?
nel 1996 presi in fitto dei locali terranei in un palazzo. per i primi anni l'amministratore è venuto a prendere le esigue quote di mia spettanza (non avendo in comune con gli altri pulizia scale e enel condominiale, la mia quota si aggirava intorno alle 5000 lire al mese). Dal 1999 l'amministratore non si è fatto più vedere nè sentire nè per via telefonica nè cartacea. Ora a distanza di 10 anni pretende il saldo del mio conto (che incredibilmente ammonta a circa 1100 euro); gli ho richiesto un dettaglio dei vari anni, ma si rifiuta di darmelo. Questo rifiuto mi pone un quesito: non è per caso che qualche annualità è caduta in prescrizione? graditi gli articoli di legge. grazie
4 Answers
- Anonymous1 decade agoFavorite Answer
L' amministratore non può pretendere la somma a titolo di pagamento delle spese condominiali relative all'anno 1996 in quanto il diritto al risarcimento si è prescritto, come prevedono gli artt. 2947 e 2948 c.c.. (cinque anni dal 1996).
Ed è per questo che l' amministratore non ti manda una lettera di messa in mora. Il tuo sospetto , ora certezza, è fondato.
Spero di esserti stato di aiuto.
Ciao.
- white_22_flowerLv 61 decade ago
Dopo cinque anni cadono in prescrizione. Quindi, il tuo dovuto è relativo solamente agli ultimi cinque anni!!!
- 1 decade ago
Che significa si rifiuta di dartelo??
Tu, in tutti questi anni, avresti dovuto ricevere la richiesta delle quote, i verbali delle assemblee nonchè gli inviti a prenderne parte...
Pagare devi pagare ma prima di farlo è tuo diritto sapere cosa stai pagando.
Il mio consiglio, Lorenzo, è appellati a un legale, lui potrà difendere i tuoi diritti...
- 1 decade ago
Per le rate di condominio si applica la prescrizione quinquennale, art. 2948, co. 1, n.4:
Art. 2948 c.c.
Prescrizione di cinque anni.
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi(1);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro
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il termine decorre dalla costituzione del diritto di credito, e si interrompe per iniziare di nuovo a decorre dall'eventuale - se c'è stato- ultimo atto di messa in mora.
pertanto, se non hai ricevuto richieste di pagamento da parte del condominio o se l'ultimo di questi richieste risale a più di cinque anni fà , allora il credito è prescritto.