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clara D asked in Affari e finanzaImmobiliare · 9 years ago

Abbreviazione IPE inserita nelle offerte di appartamenti dati in affitto.?

Buon dì a tutti voi,

Sapendo benissimo che sta per una questione di certificazione energetica, ma quello che m'interesserebbe sapere e di quello avrebbe come importanza in un appartamento dato in affitto, appunto con la specifica scritta nell'annuncio, cioè "in attesa della certificazione IPE da parte del proprietario".

Che differenza fa per l'inquilino la detta specificazione se c'è o non c'è ??

Con salutazione e ringraziamenti per il lume.

Update:

Finalmente ho capito ......si va dalla A alla G !!

L'A = tanto si risparmia ....G = sta per MOLTO SPENDIOSO esattamente l'eguale specifica de come si trova la classe di qualsiasi elettrodomestico a volte anche segnalato con la tripla A.

Gratitudine per il vostro sapere.

Do i 10 punti a Juanito perché molto dettagliato.

3 Answers

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  • 9 years ago
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    La certificazione energetica, Regione per Regione

    dal primo gennaio 2012 scatta l’obbligo della certificazione energetica, chiamata A.C.E., senza la quale non sara’ possibile vendere o affittare casa. la legge stabilisce inoltre che sarà obbligatorio indicarla nell’annuncio immobiliare, pena una multa.

    Ma siccome la normativa si applica a livello regionale, le cose cambiano a seconda di dove si vive. vi aiutiamo a venire fuori da questa giungla di differenze regionali.

    La normativa europea, recepita dall’italia nel 2009, stabilisce otto classi che dipendono dal rendimento energetico dell’abitazione. ogni regione avrebbe dovuto recepire la normativa, ma tra ritardi e modifiche non abbiamo un quadro uniforme. c’èchi per esempio, come l’emilia romagna, che non applica sanzioni, e chi come il piemonte che le applice in modo proporzionale ai mq.

    Il caso più rigido è la lombardia. a partire dall’1 gennaio 2012 diventa obbligatorio, per tutti, dichiarare la classe energetica e l’indice di prestazione energetica relativi alla climatizzazione invernale o al riscaldamento della singola unità immobiliare o dell’intero edificio in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione. l’inosservanza di queste disposizioni è soggetta a una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro di competenza dei comuni in cui è situato l’immobile oggetto dell’annuncio.

    In ogni caso l’attestato di certificazione energetica (A.C.E.) deve essere predisposto a cura del proprietario dell’immobile, mentre è il titolare dell’annuncio immobiliare a essere responsabile dell’inserimento dei dati relativi al suddetto attestato nell’annuncio immobiliare, a prescindere dal fatto che tale titolare sia lo stesso proprietario dell’immobile o un altro soggetto. tali disposizioni sono state approvate con la deliberazione della giunta regionale ix/2555 del 24.11.2011 ed ulteriori informazioni sono disponibili anche al sito www.cened.it

    Di seguito sono esaminati due casi particolari di applicazione: il caso di quegli annunci immobiliari pubblicati dopo l’1 gennaio 2012 ma la cui pubblicazione è stata pattuita prima di quella data, e il caso dei cartelli vendesi/affittasi annunci immobiliari pattuiti prima del 1 gennaio 2012. la violazione dell’obbligo sussiste qualora il contratto/ordinativo, ecc. per disporre la pubblicazione dell’annuncio (in una qualsiasi delle modalità indicate nella dgr ix/2555) sia stato effettuato a partire dal 1° gennaio 2012, mentre l’eventuale pubblicazione di annunci pattuiti prima di tale data non sarà soggetta a sanzioni, fino a conclusione di quanto previsto nel contratto originario. non sono ammesse proroghe o rinnovi per la prosecuzione dei suddetti annunci stipulati dal 1° gennaio 2012 senza includere anche i dati relativi alle prestazioni energetiche degli edifici o delle unità abitative in questione

    Cartelli vendesi/affittasi. il titolare dell’annuncio che ha disposto la loro affissione prima del 1° gennaio 2012, al fine di non incorrere nella sanzione prevista dalla l.r. 24/2006, deve trasmettere un’autodichiarazione ex art.47 del dpr 445/2000 al comune in cui è situato l’immobile, indicando il numero e il luogo esatto in cui sono affissi i cartelli in questione. tale autodichiarazione deve essere trasmessa entro il 31 dicembre 2011 con raccomandata a/r o posta certificata e copia della stessa deve essere conservata dallo stesso titolare dell’annuncio.

    Source(s): SPERO DI ESSERE STATO ESAUDIENTE... UN SALUTO
  • 9 years ago
    Source(s): SPERO DI ESSERE STATO ESAUDIENTE... UN SALUTO (si dice ESAURIENTE)
  • 9 years ago

    per l'inquilino conoscere l'IPE vuol dire essere a conoscenza delle spese e del consumo a cui andrà incontro in merito a riscaldamento,ecc....l’IPE dà in definitiva informazioni sui consumi.

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