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Poste Italiane trovato avviso di giacenza nella cassetta postale.?

In caso di assenza del destinatario è possibile ritirare la Raccomandata presso l'ufficio Postale indicato sull'avviso di giacenza:

entro i primi 5 giorni la giacenza è gratuita

dal sesto al trentesimo giorno costa 0,52 euro

dopo trenta giorni la Raccomandata è rispedita al mittente.

Saranno 52 centesimi al giorno sino al trentesimo o solamente un costo fisso per il tempo della raccomandata nel ufficio postale ???

Datemi lume per chi la sa ;-)))

Update:

Eh va beh ...0,52 € al giorno, che assurdità ;-(((

Come la mettiamo allora se dopo 30 giorni la raccomandata ritorna al mittente, chi pagherebbe i 25 giorni di giacenza , cioè 0,52 x 25 = 13,00 euro ???

Boff non ho parole !!

3 Answers

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  • 9 years ago
    Favorite Answer

    0,52 x ogni gg di deposito purtroppo.....:-( ladri

  • 9 years ago

    In caso di assenza del destinatario è possibile ritirare la Raccomandata presso l'ufficio Postale indicato sull'avviso di giacenza:

    entro i primi 5 giorni la giacenza è gratuita

    dal sesto al trentesimo giorno costa 0,52 euro

    dopo trenta giorni la Raccomandata è rispedita al mittente.

    La mancata consegna dell’avviso di giacenza della raccomandata comporta la nullità dell’accertamento e conseguente nullità degli atti successivi

    Con l’ordinanza n. 16050 del 21 luglio 2011, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato un principio che, in materia di notifica degli atti tributari, dovrebbe ormai dirsi consolidato e cioè che la mancata consegna dell'avviso di "giacenza" della raccomandata con cui si da notizia al contribuente destinatario del deposito di un atto presso la casa comunale, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto stesso e di tutti quelli successivi.

    La CTR di Napoli ha accolto l'appello di un contribuente proposto per vedersi annullare una cartella di pagamento, che era stata emessa senza che la stessa fosse preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento: quest'ultimo è stato considerato nullo dai giudici regionali perché mancava l’avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 C.p.c. con cui si avvisava la parte che presso la casa comunale giaceva un atto che non era stato possibile notificare.

    Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sostenendo che “l'avviso di accertamento non è un atto funzionale al processo ma un atto amministrativo” e, pertanto, “sarebbe irrilevante la mancata consegna dell'avviso di "giacenza" della raccomandata”.

    I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate sostenendo che “si deve ritenere essere oramai parte del diritto vivente il principio secondo cui l'avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c. è elemento indispensabile per il consolidamento del procedimento notificatorio. Ciò comporta che, diversamente dall'assunto dell'avvocatura erariale, non può dirsi irrilevante la mancata consegna dell'avviso di "giacenza" della raccomandata con cui si da notizia del deposito al contribuente destinatario”.

    Infatti, la procedura di notificazione fa parte, secondo l’assunto dei giudici di legittimità, della sequenza procedimentale degli atti attraverso cui correttamente si forma la pretesa tributaria; e nel caso uno di tali atti venga a mancare, si verifica non solo la nullità dell’atto presupposto, ma anche la nullità dell’atto conseguenziale, altrimenti si pregiudicherebbe il diritto alla difesa del contribuente.

    Pertanto, correttamente la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha affermato che, in caso di notifica, ex articolo 140 C.p.c., "ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo. Tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, perciò l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione".

  • 7 years ago

    i 52 centesimi sono una tantum da pagare per la giacenza

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