Yahoo Answers is shutting down on May 4th, 2021 (Eastern Time) and beginning April 20th, 2021 (Eastern Time) the Yahoo Answers website will be in read-only mode. There will be no changes to other Yahoo properties or services, or your Yahoo account. You can find more information about the Yahoo Answers shutdown and how to download your data on this help page.
Trending News
ricorso multa auto rigettato dal prefetto dopo piu di 60 gg?
Multe in auto
Abbiamo preso una multa con l'auto e pensiamo che sia ingiusta? Niente paura, forse non siamo obbligati a pagare. Spesso non si conoscono tutti i motivi di ricorso per evitare di pagare una sanzione ingiusta. Si tratta di motivi sostanziali oppure di semplici cavilli burocratici che è bene conoscere per non essere vulnerabili di fronte a queste situazioni.
E' bene precisare che l'opposizione non sospende i termini di pagamento, quindi se facciamo opposizione senza pagare la multa e successivamente ci viene dato torto, dovremo pagare la multa maggiorata. Tuttavia in caso di opposizione il prefetto deve pronunciarsi entro 60 giorni, termine molto breve data l'enorme quantità di opposizioni che le prefetture devono esaminare. Passato questo termine il procedimento si estingue e quindi non si è più tenuti al pagamento e se si è già pagato la multa si ha diritto alla restituzione.
Avendo fatto ricorso in luglio,l opposizione del prefetto notificata ieri quindi non è valida? supera ampiamente i 60 gg
2 Answers
- DonatoLv 79 years agoFavorite Answer
non credo sia così...leggi oltre per capire meglio...ciao
Articolo 204 Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il
ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene
fondato l’accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli
atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203,
ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite
non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri
dell’articolo 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore
della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente
titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o
comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono
perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione
dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del
prefetto, il ricorso si intende accolto
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si
interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto
termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata
presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il
ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della
sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità
2. L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere
notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste
dall’articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere
effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all’ufficio del registro o al diverso
ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L’ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento,
entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all’ufficio o
comando accertatore.
3. L’ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative
spese.
- 9 years ago
Magari prima di scrivere ste cose informati e istruisciti meglio sulla materia, eviterai di fare brutte figure e non darai false notizie agli utenti.
Source(s): Ex agente P.M.